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Associazione 4 novembre - Ricercatori storici

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STATUTO ETS-APS ASSOCIAZIONE IV NOVEMBRE RICERCATORI STORICI SCHIO

ART. 1. Costituzione, denominazione e sede dell'Associazione e logo.

1.1. E’ costituita in Schio (VI), nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs.117/2017 e della normativa in materia, l’Ente del Terzo Settore, un’APS denominata " ASSOCIAZIONE IV NOVEMBRE — Ricercatori storici", in forma abbreviata Associazione.

1.2. Assume la forma giuridica di Associazione NON RICONOSCIUTA. La sede dell’Associazione è stabilita in Schio in via Rovereto 21/a – ex caserma Cella. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

1.3. Il logo è l’emblema ufficiale dell’Associazione e qualsiasi uso esterno o concessione ad Enti, persone ed altre associazioni deve essere preventivamente autorizzato.

ART. 2 Statuto

2.1 L’Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

ART. 3 Efficacia dello statuto

3.1 Lo statuto vincola alla sua osservanza i Soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’organizzazione stessa.

ART. 4 Finalità e attività

4.1 L’organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

4.2 Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati sono: lo studio della storia, la divulgazione, il recupero e la valorizzazione del patrimonio della “Grande Guerra”. In particolare: Il recupero di manufatti immobili e del loro contesto ambientale. Il recupero e la tutela di beni archivistici (documenti, libri, diari e immagini fotografiche e filmiche) nonché la gestione museale degli stessi. La conservazione ed il recupero di oggetti (armi, divise e oggetti di uso quotidiano) e in genere tutto quanto viene ricompreso nel termine “militaria”. La diffusione, a tutti i livelli e soprattutto nella scuola, di ogni attività didattica volta a diffondere la cultura degli aspetti storici della Grande Guerra. Intrattenimento di rapporti con altre associazioni – italiane e straniere – aventi finalità analoghe. Organizzazione di mostre a tema. Organizzazione eventi e rievocazione a carattere storico. Organizzazione convegni e incontri tematici. Pubblicazione di editoria specifica. Collaborazione con Enti e Istituzioni pubblici. Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia dell’ambiente e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e del paesaggio. Organizzazione di manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi ed alle tradizioni delle comunità locali. Quant’altro ritenuto necessario ed opportuno dal Consiglio Direttivo. Inoltre in conformità al D.L. 117/2017, art. 5, l’Associazione si prefigge quanto espresso nei seguenti commi: comma a): educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge nr. 53/2003, e successive modifiche, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; comma b) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi; comma c) interventi di tutele e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D.L. nr. 42/2004, e successive modifiche; comma d) stage e formazione universitaria e post universitaria; comma e) ricerca scientifica di particolare interesse; comma f): organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; comma g): organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale; comma h): riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;

ART. 5 Provenienza e utilizzo delle risorse economiche.

5.1 Per il conseguimento dei propri scopi, l’Associazione utilizza risorse economiche derivanti da: quote associative; contributi di Enti pubblici, di altre associazioni e di privati; attività culturali e ricreative; esercizio di eventuali attività commerciali strumentali e sussidiarie al raggiungimento degli scopi istituzionali; contributi mirati alla realizzazione di opere o attività rientranti nelle finalità dell’Associazione.

ART. 6 Soci dell'Associazione

6.1 Sono Soci dell’Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell’interessato. La deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, l’organo di amministrazione comunica la decisione all’interessato entro sessanta giorni, motivandola. L’aspirante Socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio dei Probiviri.

6.2 I Soci dell’Associazione si suddividono in: Soci ordinari: sono coloro che risultano regolarmente iscritti e tesserati nell’anno in corso. Soci onorari: sono coloro che, per particolari meriti, sono chiamati, su proposta del Consiglio Direttivo e approvazione dell’Assemblea, a fare parte dell’Associazione a tempo indeterminato anche senza l’obbligo di rinnovo. E’ prevista la carica di Presidente onorario. Tutti i Soci hanno i medesimi diritti di elettorato attivo e passivo. Possono essere Soci anche i cittadini stranieri.

6.3 La qualifica di Socio non è trasmissibile né per atto tra vivi né mortis causa. Non è ammessa la categoria dei Soci temporanei.

6.4 Tutti i Soci cessano di appartenere all’Associazione per: dimissioni, comunicate per iscritto al Consiglio Direttivo; mancato rinnovo della quota associativa annuale; non ottemperanza alle disposizioni dello Statuto, del Regolamento, delle deliberazioni degli organi Sociali; attività contrarie agli interessi Sociali; condanna con sentenza penale passata in giudicato;

ART. 7 Diritti e doveri dei Soci

7.1 I Soci hanno il diritto di: eleggere gli organi Sociali e di essere eletti negli stessi; votare le deliberazioni dell’assemblea; essere informati sulle attività dell’Associazione e controllarne l’andamento; essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, ai sensi di legge; prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali; e il dovere di: rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno; volgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà; versare la quota associativa secondo l’importo annualmente stabilito pena l’esclusione dall’attività attiva e passiva.

ART. 8 Qualità di volontario

8.1 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione.

ART. 9 Modalità di adesione all’Associazione.

9.1 L’adesione all’Associazione è attestata: dal possesso della specifica tessera rilasciata al momento dell’iscrizione; dal pagamento della quota associativa dell’anno in corso.

9.2 L’adesione all’Associazione comporta l’accettazione e la piena osservanza dello Statuto.

ART. 10 Organi dell’Associazione.

10.1 Gli Organi dell’Associazione sono: l’Assemblea dei Soci; il Consiglio direttivo (organo di amministrazione); il Presidente; il Collegio dei Revisori dei Conti (organo di controllo), il Collegio dei Probiviri (organo di controllo).

ART. 11 Assemblea dell’Associazione.

11.1 L’Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all’anno, entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio Sociale. La convocazione avviene a mezzo avviso scritto o a mezzo telematico (Email, Newsletter, ecc.) contenente l’ordine del giorno, e deve essere inviata a ciascun Socio, in regola con l’iscrizione, almeno dieci giorni prima della data fissata per l’Assemblea. Può altresì essere convocata su richiesta scritta, contenente l’ordine del giorno proposto, dal Consiglio Direttivo o di 1/5 dei Soci.

11.2 In prima convocazione l’Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei Soci. In seconda convocazione l’Assemblea ordinaria è validamente costituta qualunque sia il numero dei Soci presenti.

11.3 L’Assemblea ordinaria delibera in merito a: programma per il conseguimento degli scopi statutari; approvazione del rendiconto economico e finanziario e del bilancio preventivo; approvazione relazione tecnico-morale; eventuale nomina di Soci Onorari e di un Presidente Onorario.

11.4 Ogni tre anni, l’Assemblea ordinaria elegge il Consiglio Direttivo, e gli organi di controllo quali il Collegio dei Revisori e il Collegio dei Probiviri. In sede di elezione del Consiglio Direttivo possono essere espresse al massimo sei preferenze. In sede di elezione del Collegio dei Revisori dei Conti possono essere espresse al massimo due preferenze; per il Collegio dei Probiviri al massimo tre preferenze. Sia i Revisori sia i Probiviri non possono far parte del Consiglio Direttivo.

11.5 L’Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente su richiesta del Consiglio Direttivo o di almeno 1/4 degli associati. E’ validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza della maggioranza degli associati e delibera con voto favorevole di almeno 1/3 degli aventi diritto. Essa delibera unicamente in merito alle modifiche statutarie e allo scioglimento (art. 21), la trasformazione, la fusione, o la scissione dell’Associazione.

11.6 L’Assemblea, ordinaria o straordinaria, è presieduta dal Presidente.

11.7 In caso di impedimento del Presidente, l’Assemblea, ordinaria o straordinaria, può essere convocata anche del Vice Presidente che dovrà attestare l’impedimento del Presidente.

ART. 12 Diritto all’intervento e voto nell’Assemblea.

12.1 All’Assemblea hanno diritto di intervento e di voto tutti i Soci in regola con l’iscrizione.

12.2 Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre o cinque deleghe, rispettivamente tre se il numero degli associati è inferiore a cinquecento, cinque se il numero è superiore a cinquecento. E’ ammessa l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota deleghe scritte.

12.3 Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario oppure da un componente dell’assemblea appositamente nominato. Il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente.

ART. 13 Il Consiglio Direttivo dell’Associazione (organo di amministrazione)

13.1 Il Consiglio Direttivo viene eletto dall’Assemblea; dura in carica tre anni ed è composto al massimo di undici Consiglieri. Nel caso di impedimento definitivo di un consigliere quest’ultimo viene sostituito dal primo dei non eletti. Nel caso in cui il numero dei consiglieri dovesse essere inferiore a sei il Consiglio Direttivo viene a decadere.

13.2 Entro trenta giorni dalla data dell’Assemblea Elettiva, il Consigliere che ha ottenuto il maggior numero di preferenze convoca la prima riunione del Consiglio Direttivo al fine di procedere alla elezione del Presidente, del Vice Presidente, del Segretario e del Tesoriere. Possono essere nominati a tali cariche solo membri del Consiglio stesso eccetto il Tesoriere e il Segretario che possono essere Soci esterni al Consiglio Direttivo. Nel caso in cui il Tesoriere e il Segretario non siano Consiglieri partecipano alla riunione del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

13.3 Il Vice Presidente esercita le funzioni proprie del Presidente qualora per qualsiasi motivo egli ne sia impedito. In quest’ultimo caso la sottoscrizione da parte del Vice Presidente attesta l’impedimento del Presidente.

13.4 Il Consiglio si riunisce di norma ogni due mesi, ma può essere anche convocato d’urgenza dal Presidente, o in caso di impedimento dal Vice Presidente, entro otto giorni, a seguito di richiesta scritta, contenente l’ordine del giorno proposto, di almeno 2/3 dei Consiglieri. La convocazione può avvenire anche per via telematica.

13.5 Il Consiglio Direttivo può deliberare soltanto in presenza della maggioranza dei suoi componenti ed a maggioranza dei presenti; in caso di parità, il voto del Presidente risulterà determinante.

13.6 Ogni delibera del Consiglio Direttivo che comporti l’assunzione di obblighi verso terzi è valida solo se controfirmata dal Presidente e dal Tesoriere.

13.7 Il Consiglio Direttivo delibera, fra l’altro, per quanto riguarda: l’approvazione del bilancio preventivo da presentare all’assemblea per la ratifica; l’importo delle quote associative ed i termini di versamento; l’impiego e la gestione delle risorse disponibili; il programma annuale delle attività associative; l’adozione di un eventuale regolamento di attuazione dello Statuto; l’adozione di eventuali regolamenti per la gestione degli immobili; l’ammissione di nuovi Soci.

13.8 Il Tesoriere sovrintende la corretta gestione amministrativa dell’Associazione. Svolge anche funzioni di cassiere. Predispone la bozza di bilancio preventivo da sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo nonché il rendiconto economico-finanziario che il Consiglio Direttivo stesso dovrà presentare all’Assemblea Ordinaria dei Soci. Conserva i Registri Contabili ed i Bilanci Amministrativi ed ogni altro atto amministrativo.

13.9 Il Segretario verbalizza le delibere del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, predispone le convocazioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea che vengono controfirmate dal Presidente o, se convocate dai Consiglieri o dai Soci, dai richiedenti. Archivia tutti i documenti e la corrispondenza emessa e ricevuta dall’Associazione. Conserva ed aggiorna il Registro dei Soci, ed è responsabile dell’ottemperanza delle normative vigenti in materia di privacy. Redige assieme al Presidente il bilancio Sociale dell’attività svolta durante l’anno.

ART.14 Il Presidente dell’Associazione.

14.1 Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo e dura in carica tre anni.

14.2 Il Presidente una volta eletto, nomina un Vice Presidente che lo sostituisca in tutti i casi di suo impedimento.

14.3 In casi eccezionali, il Presidente, può operare senza preventiva convocazione e delibera del Consiglio Direttivo. A tal fine dovrà comunque consultare il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. L’operato del Presidente dovrà poi essere oggetto di ratifica da parte del Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva.

14.4 Al Presidente, quale legale rappresentante dell’Associazione, compete la sottoscrizione di tutti gli atti che comportino l’assunzione di obblighi a carico della Associazione stessa.

ART. 15 Il Collegio dei Revisori dei Conti (organo di controllo)

15.1 In conformità agli articoli 2403 e 2409 del codice civile riguardante il controllo Amministrativo e Contabile dell’Associazione è istituito il Collegio dei Revisori dei Conti. Esso è composto da tre membri scelti tra gli associati e non associati esterni al Consiglio Direttivo e senza vincolo di parentela con i componenti dello stesso. Esso rimane in carica tre anni. I compiti del Collegio riguardano anche: verifiche contabili; verifiche fiscali; verifiche finanziarie e di patrimonio; segnalazioni di eventuali lacune o errori contabili.

ART.16 Il Collegio dei Probiviri (organo di controllo)

16.1 Il Collegio dei Probiviri è l’organo competente e deliberante per tutte le controversie e per l’adozione dei provvedimenti disciplinari. Il giudizio è inappellabile con assicurazione alla parte contestata del diritto di difesa nel procedimento disciplinare. E’ tenuto a riferire con apposito verbale al Consiglio Direttivo che lo emenda per la ratifica all’ Assemblea dei Soci. Viene eletto dall’Assemblea dei Soci nel numero di tre componenti ed al suo interno elegge il proprio presidente. E’ organo dotato di autonomia, la carica ha durata triennale ed è rinnovabile. Nessun componente del Collegio dei Probiviri può essere membro del Consiglio Direttivo. Il Collegio dei Probiviri è l’organo competente a deliberare per tutte le controversie e per l’adozione dei provvedimenti disciplinari.

ART. 17 Incompatibilità di carica

17.1 La carica di Presidente, Vice Presidente, Consigliere, Tesoriere, Segretario, Revisore dei Conti, Proboviro, sono incompatibili con incarichi direttivi e di responsabilità, in altre associazioni o sodalizi che perseguono fini di cui all’ART. 4 del presente Statuto.

ART. 18 Assicurazione dei volontari

18.1 I Soci, ed i volontari, che prestano la loro attività in favore dell'Associazione sono assicurati per infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. lgs 117/2017.

Art. 19 Organi ausiliari

19.1 L’Associazione ha la possibilità di avvalersi, ed eventualmente affidare, ad organismi, enti, persone esterne ad essa la redazione e lo svolgimento di particolari progetti aventi valenza notevole e importante.

Art. 20 Divieto di distribuzione degli utili

20.1 E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

L’Associazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

Art. 21 Scioglimento e devoluzione del patrimonio

21.1 Lo scioglimento dell’Associazione è deciso dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, sia in prima che in seconda convocazione. L’Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà comunque essere devoluto ad altra Associazione di Promozione Sociale, e comunque a fini di utilità Sociale o di pubblica utilità.

Art. 22 Norme di rinvio

22.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si fa riferimento al D.L. 117/2017 e ai suoi decreti attuativi, nonché alle norme del codice civile e alle altre leggi dello Stato in quanto applicabili.

File allegati

Allegato 2 (Regolamento gestione bivacco)

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Allegato 3 (Regolamento rievocazioni storiche)

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Allegato 1 (Regolamento interno Forte Rivon)

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Inserito il:28/10/2015 11:44:41
Ultimo Aggiornamento:21/07/2023 16:05:04

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