I ricercatori dell'Associazione sono soci che condividono la passione per la ricerca sul campo. Sono forniti di patentino regionale che autorizza la ricerca e priodicamente si incontrano per condividere progetti e iniziative oltrechè per la formazione continua sull'attività di ricerca.
Per una ricerca consapevole
LEGGE REGIONALE n. 17 del 12 agosto 2011
Disciplina dell'attività di raccolta dei cimeli e reperti mobili della grande guerra.
Art. 1
Finalità
1. La Regione del Veneto, ai sensi della lettera c) del comma 1, dell'articolo 261 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 “Codice dell'ordinamento militare”, disciplina con la presente legge l'attività di raccolta di reperti mobili e cimeli della prima guerra mondiale.
Art. 2
Esercizio della attività di raccolta dei reperti mobili e cimeli
1. La raccolta dei reperti mobili e cimeli della prima guerra mondiale, è soggetta ad autorizzazione regionale.
2. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare, definisce il modello, i criteri, le procedure e i costi per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 ai soggetti che attestano idonee conoscenze dei luoghi di esercizio della attività di raccolta dei cimeli e reperti mobili della grande guerra a fini di sicurezza ed incolumità pubblica, nonché in materia di disciplina delle armi e in materia di tutela dei beni culturali.
3. Agli iscritti ad associazioni storico-culturali senza fini di lucro e agli iscritti alle associazioni combattentistiche e d'arma, l'autorizzazione è rilasciata senza oneri, su richiesta validata dall'associazione di appartenenza.
4. La Giunta regionale revoca l'autorizzazione in caso di danneggiamento dei manufatti di cui alle lettere a), b) e c), del comma 2, dell'articolo 255 del decreto legislativo n. 66 del 2010 e quando siano venuti meno i requisiti di cui al comma 3 del presente articolo.
5. L'attività di raccolta dei reperti mobili e cimeli esercitata nei fondi dai rispettivi proprietari, o da titolari di altri diritti reali di godimento, dai conduttori e loro familiari e dagli aventi diritto di uso civico, è soggetta a comunicazione alla Giunta regionale, corredata da autocertificazione in ordine ai titoli di disponibilità dei rispettivi fondi.
Art. 3
Disciplina dell'esercizio dell'attività di raccolta e individuazione delle aree vietate
1. L'attività di raccolta di reperti mobili e cimeli della prima guerra mondiale ha ad oggetto i reperti mobili e i cimeli individuabili a vista o comunque affioranti dal suolo, recuperabili con l'uso delle mani o con il ricorso a mere movimentazioni di superficie, anche con l'utilizzo di attrezzature atte a localizzare, individuare e rimuovere i reperti mobili e cimeli, escludendo in ogni caso operazioni di scavo.
2. L'attività di raccolta di cui al comma 1 è vietata:
a) nelle aree archeologiche come definite ai sensi dell'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;
b) nei siti individuati quali cimiteri di guerra ai sensi della legge regionale 16 dicembre 1997, n. 43 “Interventi per il censimento, il recupero e la valorizzazione di particolari beni storici, architettonici e culturali della grande guerra”.
Art. 4
Disciplina del rinvenimento di resti umani
1. Chiunque nell'esercizio delle attività di raccolta dei reperti mobili e cimeli rinvenga resti umani o di incerta attribuzione è tenuto a sospendere ogni attività e a dare immediata segnalazione alle autorità competenti, come individuate all'articolo 12 della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 “Norme in materia funeraria”.
2. La Giunta regionale individua entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge la azienda unità locale socio sanitaria (ULSS) che costituisce il centro di riferimento regionale per la ricerca e lo studio dei resti scheletrici ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 12 della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18.
3. Quanto rinvenuto unitamente ai resti umani è considerato pertinenza personale del deceduto e deve essere consegnato alle autorità competenti.
Art. 5
Obblighi di informazione
1. Il titolare dell'autorizzazione alla raccolta dei reperti mobili e cimeli di cui alla presente legge è tenuto a:
a) trasmettere alla Giunta regionale una relazione annuale dei luoghi visitati, con segnalazione dei siti giudicati di particolare interesse per il ritrovamento di reperti mobili e cimeli della prima guerra mondiale;
b) segnalare con tempestività alla Giunta regionale, con coordinate geografiche e con gli eventuali mezzi di rappresentazione disponibili, ritrovamenti di manufatti quali quelli illustrati alla lettera c), del comma 2, dell'articolo 255 del decreto legislativo n. 66 del 2010.
Art. 6
Attività di vigilanza e sanzioni
1. Chiunque effettui attività di raccolta di reperti mobili o cimeli senza essere in possesso della autorizzazione di cui all'articolo 2 è punito con la sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 5.000,00.
2. Chiunque effettui attività di raccolta di reperti mobili o cimeli in violazione dell'articolo 3, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 1.000,00.
3. Chiunque in possesso di autorizzazione, effettui attività di raccolta di reperti mobili o cimeli nei luoghi vietati alla raccolta ai sensi dell'articolo 3, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 5.000,00.
4. Fatte salve le sanzioni penali, di cui al Capo II del Titolo IV del Libro II del Codice Penale, chiunque, a seguito del rinvenimento di resti umani o di incerta attribuzione, non provveda agli adempimenti di cui all'articolo 4 della presente legge, è punito con la sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 5.000,00, nonché con la revoca della autorizzazione o il diniego del suo rilascio.
5. All'esercizio delle funzioni di vigilanza e alla irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvedono, ai sensi delle legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 “Disciplina e delega delle funzioni inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale”, i comuni nei rispettivi ambiti territoriali, nonché, previa stipula di apposita convenzione, il Corpo Forestale dello Stato.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 12 agosto 2011
MANUALE
PER IL RECUPERO CONSAPEVOLE
a cura di Loris Giuriatti, Luca verona, Giacomo Tessarolo
LA DISCIPLINA SULLA RACCOLTA DI CIMELI E REPERTI MOBILI DELLA GRANDE GUERRA.
La legge regionale 12 agosto 2011 n. 17 nel contesto della normativa nazionale in materia di ritrovamenti.
INDICE:
- INTRODUZIONE
- DI CHI È L'OGGETTO TROVATO? COSA PREVEDE IL CODICE CIVILE (OCCUPAZIONE, INVENZIONE, TESORO) E GLI EVENTUALI RILIEVI PENALI.
- IL CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO: COS'È UN BENE CULTURALE E COSA FARE NEL CASO DI SUO RITROVAMENTO.
- LA LEGGE N. 78/2001 SULLA TUTELA DEL PATRIMONIO DELLA GRANDE GUERRA.
- LA LEGGE REGIONALE 12 AGOSTO 2011 N. 17
- IL DECALOGO DEL BUON RICERCATORE
1. INTRODUZIONE
Il fatto che questo corso sia indirizzato a persone interessate a svolgere l'attività del “recuperante”, con interesse specifico nella ricerca del materiale della Grande Guerra non significa che, nell'attività di ricerca e sondaggio del terreno, non sia possibile “incappare” in oggetti appartenenti ad altre epoche storiche, oppure oggetti con un notevole valore economico o magari semplici rottami che per noi assumono un interesse particolare.
Tutte queste attività di “scoperta” sono regolate dal diritto in modo stratificato; non vi è un decalogo definito, ma spetta all'interprete cercare di dare un inquadramento sistematico e organizzato alla materia.
Questo è l'obiettivo della presente dispensa: dare al lettore una panoramica sulle regole che disciplinano la ricerca e la raccolta di oggetti mobili sul territorio nazionale, anche con l'utilizzo di metal detector, cercando di fornirgli un sufficiente bagaglio di conoscenze per permettergli il “piacere della scoperta” nel pieno rispetto delle regole.
Senza alcuna pretesa di completezza scientifica si prenderanno in considerazione le leggi che inquadrano sotto diversi punti di vista la ricerca a scopo ricreativo di reperti o oggetti nel suolo.
Partendo da quanto dettato a livello nazionale dal codice civile in tema di acquisto della proprietà sulle cose abbandonate (cosiddetta occupazione) e smarrite (invenzione), anche di notevole valore (tesoro), si proseguirà spiegando la particolare procedura che accompagna il ritrovamento di beni culturali o archeologici in aree non soggette a divieto di “sondaggio”.
Fatto questo inquadramento si entrerà nel dettaglio della legge nazionale che regola il campo del recupero dei cimeli della Grande Guerra e della sua applicazione regionale, che pole le basi legali al presente corso.
2. DI CHI È L'OGGETTO TROVATO? COSA PREVEDE IL CODICE CIVILE (OCCUPAZIONE, INVENZIONE, TESORO) E GLI EVENTUALI RILIEVI PENALI.
La proprietà su un oggetto non si acquista solo con il trasferimento del diritto dal precedente proprietario; la proprietà si può anche acquistare avendo una relazione diretta con l'oggetto: quando si trova casualmente un oggetto mobile che è stato abbandonato o smarrito si rientra in questa categoria e l'oggetto può diventare di proprietà dello scopritore (acquisto della proprietà a titolo originario).
Ho usato il verbo “può diventare” perché devono essere rispettare le seguenti regole del Codice Civile:
Articolo 923
Cose suscettibili di occupazione
Le cose mobili che non sono proprietà di alcuno si acquistano con l'occupazione (827). Tali sono le cose abbandonate e gli animali che formano oggetto di caccia o di pesca (842) .
Questa regola indica che qualora si trovi una cosa che non appartiene a nessuno o che è stata volontariamente abbandonata possiamo farla nostra semplicemente impossessandocene.
Esempio: il caso di vestiti / oggetti gettanti nell'immondizia.
Articolo 927
Cose ritrovate
Chi trova una cosa mobile (812) deve restituirla al proprietario, e, se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al sindaco del luogo in cui l'ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento.
Il ritrovamento di un oggetto casualmente smarrito dal legittimo proprietario (per furto, forza maggiore, negligenza e di cui il proprietario ignora dove si trovi) è una situazione ben diversa da quella precedente (in cui deve essere evidente la volontà del proprietario di disfarsi della cosa).
Chi trova la cosa deve restituirla al proprietario se lo conosce, oppure consegnarla all'apposito ufficio in Comune.
Il ritrovamento verrà pubblicato (art. 928 c.c.) e qualora passi un anno senza che nessuno venga a reclamarlo, l'oggetto (o il suo valore nel caso vi sia necessità di venderla, es: beni deperibili) diventa di proprietà del ritrovatore.
Qualora il proprietario si conosca o compaia alla pubblicazione, il ritrovante ha diritto ad un premio pari ad 1/10 del valore della cosa ritrovata (art. 930 c.c.) Esempio: il ritrovamento per strada di un portafoglio.
Art. 932
Tesoro
Tesoro è qualunque cosa mobile di pregio, nascosta o sotterrata, di cui nessuno può provare d'essere proprietario.
Il tesoro appartiene al proprietario del fondo in cui si trova. Se il tesoro è trovato nel fondo altrui, purché sia stato scoperto per solo effetto del caso, spetta per metà al proprietario del fondo e per metà al ritrovatore. La stessa disposizione si applica se il tesoro è scoperto in una cosa mobile altrui.
Per il ritrovamento degli oggetti d'interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico e artistico, si osservano le disposizioni delle leggi speciali.
Il tesoro è una “cosa mobile di pregio” di cui nessuno può affermare di essere proprietario.
Il presente articolo è una specificazione di quello sopra e prevede che la proprietà della scoperta venga così disciplinata:
- Il tesoro è del proprietario del fondo in cui è trovato
- Se il tesoro è scoperto nel fondo di altri si fa a metà tra proprietario e scopritore
- Se il tesoro è scoperto da un terzo su incarico del proprietario, allo scopritore non spetta altro che un premio
Di particolare interesse per il lettore risulta l'ultima comma dell'articolo: se il tesoro consiste in beni di interesse storico, artistico o archeologico, da parte dello scopritore non si avrà in ogni caso l'acquisto della proprietà (che invece spetta allo Stato), ma gli spetterà un premio in denaro.
Art. 932
Fondamentale sul punto la disciplina del “Codice dei beni culturali e del paesaggio” che si affronterà a breve.
Si fa infine notare che la mancata applicazione delle regole appena viste può far scattare una responsabilità penale, configurando un'ipotesi di appropriazione indebita.
A conclusione del paragrafo si ricorda che per compiere ricerche in fondi di proprietà privata è sempre necessaria l'autorizzazione del proprietario del fondo, potendosi altrimenti configurare una “violazione di domicilio” o “un'invasione di terreni o edifici” ex art. 614 c.p. e 633 c.p..
3. IL CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO: COS'È UN BENE CULTURALE E COSA FARE NEL CASO DI SUO RITROVAMENTO.
In Italia, considerata anche la vastità dei beni archeologici, è vietata la ricerca archeologica, ossia è preclusa a tutti coloro che non posseggano una specifica autorizzazione del Ministero dei Beni Culturali.
Questo significa che la ricerca archeologica, di norma, è di pertinenza delle Soprintendenze o di altri soggetti autorizzati che operano per conto e sotto lo stretto controllo delle Soprintendenze.
Il “recuperante” che svolga la propria attività di ricerca per hobby:
NON può operare in aree dichiarate d'interesse archeologico.
NON può effettuare alcuna tipologia di ricerca archeologica.
Ma come individuare le aree considerate d'interesse archeologico?
Sarebbe necessario prima di ogni uscita consultare su internet le carte geografiche del RTRC (Piano Territorio Regionale di Coordinamento) per individuare le zone “off limits” da evitare e qualora ciò non sia possibile, “sul campo” è necessario prestare molta attenzione ai cartelli d'indicazione di “area archeologica” o di rilievo storico – culturale, più o meno “ortodossi” dato che spesso la segnaletica è inidonea e poco curata.
Come dovrebbero essere:
Al di fuori delle “aree archeologiche” il sondaggio del terreno, anche con il metal detector, è libero.
Il recuperante deve però fermare la ricerca e denunciare all'autorità il ritrovamento di un bene considerato di valore “culturale” (storico, archeologico, paletnologico, paleontologico e artistico)
La definizione di bene culturale è molto vasta e spetta alla sensibilità ed intelligenza del singolo individuo capire la distinzione tra un oggetto di “valore” culturale ed un rottame.
In ogni caso di minimo dubbio è opportuno sospendere ogni attività e seguire con attenzione quanto previsto dal Codice dei beni culturali:
Articolo 90
Scoperte fortuite
- Chi scopre fortuitamente cose immobili o mobili indicate nell'articolo 10 ne fa denuncia entro ventiquattro ore al soprintendente o al sindaco ovvero all'autorità di pubblica sicurezza e provvede alla conservazione temporanea di esse, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute. Della scoperta fortuita sono informati, a cura del soprintendente, anche i carabinieri preposti alla tutela del patrimonio culturale.
- Ove si tratti di cose mobili delle quali non si possa altrimenti assicurare la custodia, lo scopritore ha facoltà di rimuoverle per meglio garantirne la sicurezza e la conservazione sino alla visita dell'autorità competente e, ove occorra, di chiedere l'ausilio della forza pubblica.
- Agli obblighi di conservazione e custodia previsti nei commi 1 e 2 è soggetto ogni detentore di cose scoperte fortuitamente.
- Le spese sostenute per la custodia e rimozione sono rimborsate dal Ministero.
(1) Comma modificato dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
Nei successivi articoli 91/92/93 il Codice prevede la determinazione del premio per il ritrovamento che, come da articolo 932 c.c. sul “tesoro”, non entrerà mai nella proprietà dello scopritore.
Il Codice dei beni culturali vieta esplicitamente il distacco e l'appropriazione d'iscrizioni e cippi della Grande Guerra.
Le sanzioni previste per l'inosservanza delle disposizioni del Codice sono contenute nella Parte Quarta e in relazione al mancato rispetto della disciplina appena illustrata negli articoli n° 175 e 176: Articolo 175
Violazioni in materia di ricerche archeologiche
1. È punito con l'arresto fino ad un anno e l'ammenda da euro 310 a euro 3.099:
- chiunque esegue ricerche archeologiche o, in genere, opere per il ritrovamento di cose indicate all'articolo 10 senza concessione, ovvero non osserva le prescrizioni date dall'amministrazione;
- chiunque, essendovi tenuto, non denuncia nel termine prescritto dall'articolo 90, comma 1, le cose indicate nell'articolo 10 rinvenute fortuitamente o non provvede alla loro conservazione temporanea.
Articolo 176
Impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato
- Chiunque si impossessa di beni culturali indicati nell'articolo 10 appartenenti allo Stato ai sensi dell'articolo 91 è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 31 a euro 516, 50.
- La pena è della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 103 a euro 1.033 se il fatto è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dall'articolo 89.
4. LA LEGGE N. 78/2001 E LA TUTELA DEL PATRIMONIO DELLA GRANDE GUERRA.
La legge n° 78 del 7 marzo 2001, tratta della “Tutela del patrimonio storico della prima guerra mondiale”.
Nell'articolo 7 di tale legge troviamo che alle Regioni spetta, oltre alla promozione e tutela del patrimonio della Grande Guerra anche la disciplina della “raccolta di reperti mobili”, salvo gli art. 9 e 10 della stessa legge:
Art. n.9
Reperti mobili e cimeli
1. Chiunque possieda o rivenga reperti mobili o cimeli relativi al fronte terrestre della Prima guerra mondiale di notevole valore storico o documentario, ovvero possieda collezioni o raccolte dei citati reperti o cimeli deve darne comunicazione al sindaco del comune nel cui territorio si trovano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge o dalla data del ritrovamento, indicandone la natura, la quantità e, ove nota, la provenienza. (1)
Art. n.10 (estratto)
Sanzioni (…)
3. Chiunque non ottemperi alle prescrizioni previste dall'articolo 9 è punito con la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire un milione.
La legge 78/2001 sembra quindi parzialmente derogare alla disciplina prevista dal “Codice dei beni culturali” prevedendo la possibilità di appropriazione di cimeli della Grande Guerra, salvo questi non abbiamo un “notevole valore storico o documentario” per cui scatta un obbligo di comunicazione al Sindaco entro 60 giorni. Delega inoltre alle Regioni la disciplina della materia.
Si deve infine aggiungere che le previsioni appena citate non derogano alla responsabilità penale di detenzione di materiale bellico o esplosivo, non oggetto della presente trattazione.
Codice di Comportamento di Boston
- Non introdursi mai in terreni privati, senza aver prima ottenuto il permesso del proprietario.
- Rispettate sempre la campagna: non lasciate mai cancelli aperti, non danneggiate i raccolti e le colture in atto.
- Portate sempre ogni oggetto archeologico trovato al più vicino Ufficio di Soprintendenza alle Antichità . Non interferite con il lavoro degli archeologi.
- Evitate ogni zona a vincolo, se non diversamente ed esplicitamente autorizzati dalle locali Soprintendenze.
- Ricoprite sempre le buche di ricerca.
- Non lasciate mai a terra oggetti metallici ritrovati, come: tappi, chiodi, ecc.
- Al contrario raccoglieteli e gettateli negli appositi contenitori, aiutando così a mantenere pulita la campagna.
- Prestate molta attenzione a tutto ciò che può essere identificato come residuo bellico inesploso. Nel caso troviate tali oggetti, NON toccateli ed avvisate subito le Autorità competenti.
- Ricordate che chiunque esce con un metal detector è un ambasciatore del nostro hobby. Non fate niente che possa gettare discredito su questo hobby e su chi lo pratica.